Art. 3.
(Mancata trasmissione della documentazione).

      1. La mancata trasmissione ai proprietari dei fondi finitimi, da parte del soggetto titolare del permesso di costruire, della documentazione di cui all'articolo 1 secondo le modalità indicate dall'articolo 2 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a un terzo dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere e comunque in misura non inferiore a 1.000 euro.